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Marche, del. n. 18 – AAto: non è ente di nuova istituzione


Una Provincia ha chiesto un parere in merito ai vincoli di spesa di personale della neo istituita Assemblea di Ambito territoriale ottimale (AAto).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 18/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009 ha previsto la soppressione degli Ato previsti dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 (cosiddetto codice dell’ambiente).

A seguito dell’evoluzione legislativa in materia di Autorità d’Ambito, la Regione Marche, con la legge n. 30/2011, nel provvedere agli adempimenti di competenza, con specifico riguardo all’organizzazione del servizio idrico integrato, ha disposto che “le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito previste dall’art. 148 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall’Assemblea di ambito quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun Ato (individuato a mente del successivo art. 6), costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, redatta in conformità alla convenzione tipo deliberata dalla Giunta regionale” (art. 5) prevedendo, altresì, che “l’Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale” (art. 12).

Per effetto della legge regionale, pertanto, l’Aato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso consorzio, compresi quelli relativi al personale.

Tale peculiare vicenda successoria non consente di qualificare l’Assemblea di Ambito territoriale come ente di nuova istituzione.

Ne consegue l’inapplicabilità del peculiare regime assunzionale recato dall’articolo 9, comma 36 del d.l. 78/2010 a mente del quale “Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 18-16

 


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