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Legittimo l’affidamento provvisorio per evitare la “non gestione” della struttura


La necessità di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con i rischi di vandalismi e di deterioramenti, è motivazione sufficiente a giustificare l’affidamento diretto in gestione temporanea dell’impianto natatorio.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 413 del 3 febbraio 2016, con la quale ha ritenuto legittimo l’operato di un comune che, nelle more della definizione del giudizio avverso l’aggiudicazione disposta in esito a una precedente gara, aveva affidato provvisoriamente la gestione delle piscine coperte alla prima graduata nella procedura “originaria”.

In particolare, nel provvedimento di affidamento, l’ente aveva evidenziato la necessità di operare in via d’urgenza, al fine di impedire il deterioramento delle strutture e prevenire fenomeni di vandalismo.

Ciò in quanto l’eventuale “non gestione” della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, avrebbe potuto comportare un’alta probabilità di danni agli impianti e, di conseguenza, all’ente.

Tale motivazione è stata ritenuta logica, ragionevole e idonea a giustificare l’affidamento senza gara ex articolo 57, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

Il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta.

Di conseguenza, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.

In base al comma 2, lett. c) dell’articolo 57 del Codice dei contratti, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

In questa prospettiva, l’esigenza di salvaguardare l’integrità del patrimonio comunale in circostanze di particolare criticità, non imputabili alla stazione appaltante, legittima il ricorso all’affidamento diretto.

 


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