Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Aran: nel maneggio valori non rientrano i pagamenti con strumenti elettronici


L’Aran con il recente orientamento RAL 1817/2016 ha fornito precisazioni in merito all’ambito applicativo dell’indennità per maneggio valori.

Tale indennità prevista dall’art. 36 del Ccnl. 14 settembre 2000 è destinata al personale che in via continuativa risulti addetto a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa al fine evidente di remunerare la particolare responsabilità che caratterizza l’attività svolta dal suddetto personale.

E’ evidente, precisa l’Aran, che la richiesta «adibizione al servizio» è un concetto diverso dal semplice «maneggiamento» di valori.

Pertanto, beneficiari dell’indennità di maneggio valori sono solo quei dipendenti che, ordinariamente, senza interruzioni e quindi in maniera non meramente saltuaria o occasionale, sono addetti e provvedono ad espletare il servizio.

Il contratto nazionale ha inteso apprestare una forma di tutela economica di coloro che maneggiano contanti o valori dai rischi che corrono, conseguenti all’utilizzo del contante o dei valori.

Il Ccnl. 14 settembre 2000 affida l’individuazione delle decisioni in merito alla contrattazione decentrata integrativa, salvo stabilire alcuni parametri di riferimento che devono guidare le scelte negoziali decentrate:

• il personale destinatario dell’indennità è solo ed esclusivamente quello adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa;

• il valore dell’indennità è proporzionato al valore medio mensile dei valori maneggiati;

• gli importi di detta indennità possono variare da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55 giornalieri;

• ai relativi oneri si fa fronte con le disponibilità dell’art. 15 del Ccnl. 1° aprile 1999;

• l’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente risulta effettivamente adibito ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa; ai fini della corresponsione dell’indennità sono utili le sole giornate lavorative, con esclusione dei giorni festivi e di quelli comunque non lavorativi e di tutte le ipotesi di assenza, a qualunque titolo, del personale (ferie, malattia, maternità, permessi, aspettative, ecc.).

L’Aran si sofferma, in particolare sulla nozione di “valori” da ricomprendere ai fini del riconoscimento dell’indennità.

In tal senso chiarisce che per valori devono intendersi non solo il denaro contante, ma anche quegli altri valori che, anche se non monetizzabili, corrispondono comunque a un determinato valore monetario: buoni pasto; buoni benzina, ecc.

Anche i voucher dovrebbero rientrare nella nozione di “valori”, sia perché hanno certamente un valore economico misurabile, sia perché chi li maneggia è comunque tenuto a destinarli ed erogarli in base a precise disposizioni normative.

Diversamente, afferma l’Aran, non sembra possibile ricondurre alla fattispecie legittimanti l’erogazione dell’indennità anche quelle relative ai pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici (sistema Pos, carte di credito o bancomat), oppure attraverso sportelli telematici.

In questi ultimi casi manca infatti ogni contatto diretto e manuale con i valori da parte del dipendente e vengono in considerazione modalità di erogazione e pagamento che garantiscono l’assoluta tracciabilità di tutte le operazioni, affievolendo i rischi connessi all’esecuzione di riscossioni e pagamenti in valuta.

 


Richiedi informazioni