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Sardegna, del. n. 9 – Sanzione per assenza o inadeguatezza del sistema dei controlli interni


I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 9/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 febbraio, hanno sollevato una questione di massima circa la corretta procedura da seguire qualora la sezione di controlli rilevi delle criticità nel sistema dei controlli interni di un ente.

L’articolo148, comma 4, del Tuel prevede, nel caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori.

La sezione controllo, qualora rilevi, a seguito della valutazione analitica della funzionalità dell’intero sistema di controllo, delle criticità, è tenuta a trasmettere la segnalazione alla sezione giurisdizionale, competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

In particolare, i magistrati contabili hanno chiesto di chiarire se:

  • debba essere coinvolta anche la Procura contabile per l’avvio del procedimento e se, in caso affermativo, essa abbia competenza a svolgere un procedimento istruttorio e quale sia l’ampiezza della facoltà d’indagine;
  • l’accertamento rimesso alla sezione giurisdizionale si debba basare su quanto rilevato dalla sezione di controllo e, in questo caso, se quest’ultima debba trasmettere gli atti istruttori dai quali sia emersa l’assenza o l’inadeguatezza, oppure se la segnalazione abbia la mera funzione di attivare un giudizio nel corso del quale la valutazione debba essere svolta ex novo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sardegna del. n. 9-16


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