Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Toscana, sent. n. 31 – Il Danno erariale prodotto dal dipendente “assenteista”


Il dipendente pubblico che giustifica assenze dal servizio adducendo una condizione d’infortunio rilevatasi non veritiera, è tenuto a risarcire sul piano erariale il danno patrimoniale cagionato all’amministrazione di appartenenza, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 31 depositata il 2 febbraio 2016.

Al fine di contrastare i diffusi fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego, l’articolo 69, comma 1 del d.lgs. 150/2009 ha introdotto nel d.lgs. 165/2001 l’articolo 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) che dispone: “1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione (…)”.

Tale norma reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti “assenteisti” che con artifici di vario tipo conseguano una indebita retribuzione stipendiale, punendoli non solo sul piano disciplinare e penale ma altresì su quello erariale (danno patrimoniale e danno all’immagine).

Nel caso di specie, i giudici contabili hanno quantificato il danno patrimoniale risarcibile nell’importo dell’esborso da parte del datore di lavoro per le prestazioni lavorative non svolte a seguito dell’illecita condotta (comprensivo sia del danno materiale concernente il conseguimento dell’indebita retribuzione stipendiale, sia del danno indiretto, consistente nella retribuzione conferita alla persona chiamata a sopperire alla illecita assenza) oltre che della somma corrisposta dall’INAIL a titolo di rimborso per infortunio sul lavoro a favore del datore di lavoro che l’ha anticipata al dipendente.

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Toscana sent. n. 31-2016


Richiedi informazioni