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Gare: i requisiti di partecipazione devono essere ragionevoli e proporzionati


La richiesta di un fatturato globale, richiesto ai fini della partecipazione, superiore al doppio della base d’asta dell’appalto da affidare, nonché di un fatturato specifico nell’ultimo triennio superiore all’importo triennale del contratto, è sproporzionata e lesiva della concorrenza.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel parere n. 9/2016.

Come evidenziato sia dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4425/2015) che dalla stessa Autorità, la stazione appaltante può fissare requisiti di partecipazione ad una gara più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché gli stessi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati e illogici.

In particolare, la ragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto ma in correlazione al valore dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 41 del Codice stabilisce che “sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”.

Con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta a giustificare la scelta discrezionale di inserire requisiti connessi al fatturato nella predisposizione degli atti di gara.

Sulla congruità della motivazione si può immaginare che la stazione appaltante possa individuare un elemento di congruità nella necessità di selezionare un operatore affidabile e con esperienze nel settore oggetto della gara, in rapporto all’entità e alla complessità dell’appalto.

 

 


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