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Giur. Veneto, sent. n. 5 – Danno erariale da mancato rinnovo dei contratti di locazione


L’inescusabile trascuratezza e negligenza nell’attività di gestione dei beni pubblici determina un danno erariale.

Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 5, depositata il 12 gennaio 2016, con la quale sono stati condannati i Direttori e il Responsabile dell’Ater per la cattiva gestione dei contratti degli alloggi non E.R.P., cioè quelli di edilizia a canone calmierato.

Nel caso di specie, il Presidente dell’ente pubblico economico Ater, rilevate delle criticità in alcune fattispecie locative (non omogeneità dei canoni relativi ad alloggi con analoghe caratteristiche, superficie e località, calcolati con parametri diversificati) aveva richiesto all’ufficio competente di verificare le condizioni dei requisiti degli occupanti gli alloggi al fine di procedere all’eventuale rinnovo del contratto previo calcolo del nuovo canone di affitto o, in mancanza del permanere dei requisiti, alla richiesta di rilascio dell’alloggio occupato per una successiva assegnazione.

Il responsabile preposto alla gestione dei contratti ometteva di dare seguito alle indicazioni impartite, evitando così di applicare il nuovo e superiore canone, limitandosi ad invitare gli occupanti a corrispondere l’indennità di occupazione, pari all’ultimo canone di locazione del contratto scaduto.

Il danno arrecato alle casse dell’Ater, correlato al mancato introito della differenza tra il canone che avrebbe dovuto essere conteggiato ed applicato ed il canone (c.d. di occupazione) che i conduttori hanno continuato a pagare, è stato addebitato ai Direttori e al responsabile dell’Ater.

In particolare, i direttori avrebbero dovuto vigilare adeguatamente ed efficacemente sull’operato di chi doveva istruire le singole posizioni contrattuali, impartendo idonee direttive, a garanzia del buon andamento dell’Azienda, nonché imporre al responsabile del servizio competente la conclusione dei procedimenti volti alla stipula dei nuovi contratti di locazione, contenenti il nuovo maggior canone con gli incrementi previsti dalla disciplina di settore.

Come evidenziato dai giudici contabili “tutti i Direttori erano consapevoli della gravissima situazione in cui versavano i contratti non ERP, tutti suggerivano nuovi regolamenti, gruppi di lavoro, nuovi e più redditizi canoni”, ma nessuno si era attivato in modo più profiquo per superare il problema, nonché per rimediare alla grave inadempienza gestionale del Responsabile del servizio.

Analogamente, il responsabile del servizio di competenza avrebbe dovuto effettuare l’integrale istruttoria richiesta, al fine addivenire alla stipula dei contratti di locazione applicando i canoni maggiorati.

La scelta arbitraria e diseconomica di non stipulare i nuovi contratti di locazione, come evidenziato dai giudici contabili, oltre a produrre un pregiudizio alle finanze dell’Ater, ha contribuito moralmente a generare situazioni di sperequazione sociale, generando per l’ente un enorme danno all’immagine.

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Veneto sent. n. 5-2016


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