Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 21 – Permessi retribuiti: spettano ai consiglieri provinciali con deleghe operative?


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i permessi previsti dall’articolo 79, comma 4, del Tuel ai consiglieri provinciali a cui siano stati attribuiti, in base alla legge 56/2014 ed allo statuto, deleghe operative.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 21/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno evidenziato che la norma dispone che i “componenti degli organi esecutivi”, i “presidenti dei consigli” ed i “presidenti dei gruppo consiliari” delle province (oltre che dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti locali ivi indicati) hanno diritto, oltre ai permessi previsti dai commi 1, 3 e 5 della medesima norma, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese (elevate a 48 ore per i presidenti delle province e per gli altri organi elettivi ivi indicati).

La norma costituisce parte della disciplina dei permessi e delle licenze, retribuite o gratuite, concedibili ai lavoratori dipendenti chiamati ad espletare funzioni elettive o di governo presso enti locali, in aderenza al precetto posto dall’art. 51, terzo comma, della Costituzione, in base al quale “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la legge n. 56 del 2014, prevede che siano organi delle prime esclusivamente il presidente, il consiglio e l’assemblea dei sindaci, mentre viene meno l’organo collegiale della giunta.

Tuttavia, il comma 66 della stessa legge prevede che il presidente della provincia possa nominare un vicepresidente (scelto tra i consiglieri provinciali), stabilendo le funzioni delegate (oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento).

Inoltre, il presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”.

Tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56 del 2014, a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del Tuel.

Spetterà ad ogni Provincia, sulla base della formulazione del rispettivo statuto, valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe ai “componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del Tuel (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo articolo 80).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 21-16

 

 


Richiedi informazioni