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Giur. Calabria, sent. 256/15 – Danno erariale da inefficiente organizzazione del servizio raccolta rifiuti


L’irrazionale e dispendiosa organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani determina un danno erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, nella sentenza n. 256 depositata il 10 dicembre 2015, con la quale sono stati condannati Sindaco e responsabile di servizio di un comune perché avevano disposto l’affidamento diretto del servizio a una impresa, che lo aveva reso saltuariamente, con notevoli disagi per la popolazione locale, in condizioni di carenze igieniche, oltre che a costi esorbitanti.

Il servizio disorganizzato, saltuario e diseconomico è stato finanziato con le imposte comunali, pertanto, i cittadini hanno contribuito all’erogazione di un servizio che è stato gestito dall’affidataria “nemmeno in condizioni di igiene e decoro del suolo comunale”.

La gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, in quanto reso direttamente al singolo cittadino prevedendo il pagamento una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio.

La natura economica di tale servizio è stata confermata dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti Lombardia, del. n. 531/2012 e 457/2013) e dalla quella amministrativa (tra altre sentenze, si vedano Consiglio di Stato, sent. 1447/2011 e n. 2537/2012), oltreché dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel caso di specie, i magistrati contabili hanno ritenuto la scelta della giunta comunale di assumere direttamente la gestione del servizio, in precedenza affidato a una società mista di cui l’ente era socio di minoranza, illegittima, in quanto, tra l’altro, la gestione dei rifiuti non è materia lasciata alla discrezionalità del Comune.

L’articolo 200 del d.lgs. 152/2006 stabiliva infatti che “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)”.

Il Codice dell’ambiente, dunque, escludeva la competenza comunale, in quanto materia riservata agli A.T.O.

Inoltre, una volta reinternalizzato il servizio era stato affidato direttamente a impresa, che lo aveva reso saltuariamente, con notevoli disagi per la popolazione locale, spesso in condizioni di carenze igieniche, nonché a costi esorbitanti.

I giudici contabili hanno ritenuto responsabile del relativo danno causato al comune i sindaci che nei diversi anni hanno guidato l’amministrazione (2007-2012) e il funzionario responsabile della gestione del settore rifiuti, per non aver promosso alcun avvio di procedimento volto a sanare la totale illegittimità della reinternalizzaione del servizio disposta dalla Giunta in luogo della prosecuzione dell’affidamento alla società mista di cui il comune era socio.

La pronuncia in esame evidenzia la necessità di porre particolare attenzione alle scelte gestionali e giuridico-organizzative con le quali assicurare l’erogazione dei servizi pubblici da erogare a favore dei cittadini.

La gestione dei servizi pubblici ha subito negli ultimi anni numerose modifiche e l’attuale quadro legislativo di riferimento è costituito dai principi comunitari (par condicio, economicità, trasparenza e pubblicità) e dall’articolo 34, commi 20-27, del d.l. 179/2012 (fatte salve le normative di settore, specialistiche o attuative delle direttive europee).

E’ opportuno ricordare che proprio in questi giorni è stato approvato lo schema di decreto legislativo, recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale in attuazione dell’art. 19 della l. 7 agosto 2015, n. 124”.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati dagli enti locali saranno oggetto del ns. seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze il 18 febbraio p.v.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Calabria sent. 256-15


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