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Sicilia, del. n. 30 – Adeguamento del piano di riequilibrio ai nuovi principi contabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle nuove norme contenute nell’articolo 1, commi 714 e 715, della legge di stabilità per l’anno 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) che ha riconosciuto la facoltà, agli enti sottoposti alla procedura di riequilibrio pluriennale, di potere rimodulare o riformulare il piano già presentato o approvato nel corso del 2013 o del 2014.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 30/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio, hanno evidenziato che la nuova disciplina è applicabile a tutti gli enti locali che, nel corso degli anni 2013 e 2014, hanno presentato il piano di riequilibrio ovvero ne hanno ottenuto l’approvazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 243 bis del Tuel.

Tali enti, entro il 1° luglio 2016 (sei mesi dall’entrata in vigore della legge 208/2015), hanno la facoltà non soltanto di “rimodulare”, ovvero di riadattare e riorganizzare i contenuti del piano secondo le nuove esigenze, ma perfino di “riformulare” ovvero di progettare “ex novo” il piano di riequilibrio, che dovrà comunque essere articolato entro un limite temporale di dieci anni.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la nuova disciplina contenuta nei commi 714 e 715 della legge di stabilità 2016 si è resa necessaria per l’adeguamento dei piani alle nuove disposizioni sull’armonizzazione contabile, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di equilibrio (esigenza sottolineata dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 32/2015).

Il sopravvenuto intervento normativo può servire a riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 3 del d.lgs. 118/2011 e dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell’approvazione del piano.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 30-16

 


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