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Le procedure da adottare per l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi


Nel caso in cui il comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, il terzo affidatario della gestione deve essere individuato mediante una procedura selettiva.

Questo quanto chiarito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 87/2015.

Il bene “impianto sportivo”, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c. c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione.

Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.

La conduzione degli impianti sportivi rientra in tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).

La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.

L’articolo 90 della legge n. 289/2002, dispone al comma 25 che “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

Tale norma, secondo l’Anac, non consente al comune di procedere ad un affidamento diretto degli impianti sportici ai soggetti operanti nello sport, ma solo di effettuare (eventualmente) un confronto concorrenziale tra i soli soggetti indicati dalla norma (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali), così restringendo la platea dei possibili aspiranti.

Considerato che l’affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale si configura come una concessione di pubblico servizio, l’ente è tenuto, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006, ad effettuare una gara informale con invito ad almeno cinque concorrenti, sempre che sussistano in tal numero soggetti qualificati, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Solo nel caso in cui la procedura indetta ai sensi dell’articolo 30 del Codice vada deserta, la stazione appaltante potrà procedere alla individuazione diretta dell’operatore economico e, quindi, affidare il relativo contratto ad uno dei soggetti previsti dall’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002, stante il favor mostrato dal legislatore per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport.

 


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