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Sardegna, del. n. 5 – Spesa per consulenze esterne


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del limite di spesa entro il quale un ente può conferire incarichi di consulenza esterna.

L’ente ha premesso di non aver effettuati spese a tale titolo nel triennio 2009-2011.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 5/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno ricordato che:

• l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi e incarichi non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009;

• l’art. 1, del d.l. 101/2013 stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014, così come determinati dall’applicazione dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

Di conseguenza, in rapporto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l’anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l’anno 2015.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 139/2012 e, successivamente, dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2013, fermo restando l’obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010, tale norma deve essere intesa come disposizione di principio.

Quindi, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare (tra le spese da ridurre ai sensi del citato articolo 6 figurano anche quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione e acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture), ogni ente ha la possibilità di decidere, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, su quali voci effettuare i tagli previsti dal legislatore.

Sulla disciplina relativa al conferimento degli incarichi è, da ultimo, intervenuto anche il d.l. 66/2014 che all’articolo 14 ha previsto, a decorrere dall’anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima ragione, ma a quella per il personale dell’ente che conferisce l’incarico (1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, 4,2% se la spesa è pari o inferiore).

Questi limiti si sommano a quelli previsti dall’articolo 6 del d.l. 78/2010 e dall’articolo 1 del d.l. 101/2013.

Pertanto, ai limiti basati sulla spesa storica si affiancano quelli derivanti dal rapporto delle relative spese con quelle del personale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’assenza di spese per consulenza nel triennio 2009-2011 non determina un divieto assoluto di effettuare spese di detta specifica tipologia.

Il limite per le spese di consulenza deve, infatti, essere individuato non nella misura di una percentuale della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 (disposizione applicabile solo in via indiretta), ma in rapporto alla spesa complessivamente sostenuta nel 2009 per le varie voci previste dalla norma indicata (es. acquisto autovetture, missioni, ecc.), con le riduzioni da apportare sempre in termini complessivi.

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, agli enti della Regione Sardegna, in virtù della deroga espressa dall’art. 2, comma 6, della legge regionale 10/2011, è consentito escludere dall’ambito applicativo dell’art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010 le somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 2/2007.

Si evidenzia, tuttavia, che non rientra in tale deroga il nuovo limite previsto dall’articolo 14 del d.l. 66/2014 rapportato alle spese di personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 5-16

 


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