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Giur. Piemonte, sent. n. 217/15 – Risponde di culpa in vigilando il revisore che non effettua le verifiche di cassa


Il revisore dei conti risponde, a titolo di responsabilità sussidiaria, del danno patrimoniale arrecato all’ente, causato dall’avvenuto pagamento di mandati emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario per prestazioni mai eseguite, qualora non adempia ai suoi compiti di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, con la sentenza n. 217 depositata il 18 dicembre 2015.

Nel caso di specie il funzionario responsabile del servizio finanziario di un ente era stato condannato dal giudice penale, ex art. 314 c.p., per aver emesso dei falsi mandati di pagamento per prestazioni mai autorizzate e materialmente mai effettuate.

Il danno arrecato alle casse comunali è stato addebitato, dai giudici contabili, in via principale, al funzionario, nonché, in via sussidiaria al revisore dei conti per omissione di carenze e controlli che, ove svolti, avrebbero impedito il realizzarsi della condotta appropriativa.

Come osservato dal Collegio, il revisore dei conti, ai sensi dell’articolo 239 del Tuel, è tenuto, tra gli altri compiti, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente locale, relativamente, tra l’altro, all’acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità.

In particolare il revisore dei conti è tenuto, per legge, ad effettuare una necessaria verifica di cassa di natura ordinaria da svolgersi, regolarmente, con periodicità trimestrale, anche secondo tecniche motivate di campionamento, al fine di riscontrare la completezza e la regolarità degli ordinativi di incasso e di pagamento, onde desumerne il corretto funzionamento del servizio finanziario.

Per la corretta esecuzione di tali verifiche di cassa trimestrali, il revisore dei conti è tenuto ad individuare una “motivata tecnica di campionamento” per la selezione dei mandati di pagamento da sottoporre a verifica.

La tecnica prescelta per l’individuazione del campionamento dei provvedimenti da selezionare, oltre ad essere necessariamente “motivata” dal revisore, deve comunque garantire il corretto assolvimento delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente e, nello specifico, essere idonea ad intercettare gli atti maggiormente soggetti a rischio di errori, anomalie o abusi.

Stante l’omissione delle verifiche trimestrali di cassa, il revisore dei conti è stato chiamato a rispondere per culpa in vigilando, in via sussidiaria, del danno erariale conseguente agli illeciti penali posti in essere dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tale comportamento omissivo denota infatti l’inosservanza del minimo di diligenza richiesto ad un revisore dei conti professionale, trattandosi di un completo inadempimento ad un preciso obbligo di legge del tutto ingiustificato ed inescusabile.

La corretta esecuzione di tali verifiche ordinarie, considerato che esse comprendono la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e della contabilità dell’ente e la conciliazione tra i saldi di cassa di fatto e di diritto, avrebbe consentito di far emergere gli illeciti o comunque evitato che le condotte distrattive del funzionario potessero proseguire indisturbate.

Come evidenziato dal Collegio, infatti, anche nel giudizio di responsabilità amministrativa trova applicazione, pur con i necessari adattamenti, l’articolo 40, comma 2 c.p., ai sensi del quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (Corte dei conti, sez. giur. Piemonte n. 200/20009; Corte di Cassazione n. 7351/2009).

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Piemonte sent. 217 – 15

 

 


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