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Puglia, del. n. 1 – Indebitamento conseguente all’avvio di procedure espropriative


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sottoscrivere un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a seguito del riconoscimento di un debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio comunale a seguito dell’emissione di sentenze esecutive inerenti l’illegittima occupazione di beni, quale indennizzo da corrispondere ai proprietari di terreni interessati da un procedimento di espropriazione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 1/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 gennaio, hanno ribadito che è possibile ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

La violazione di tale precetto costituzionale comporta la nullità dei relativi atti e contratti e l’irrogazione, agli amministratori, di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione.

Mentre l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose costituiscono investimenti, lo stesso non può dirsi per tutte quelle fattispecie che non determinano alcun incremento patrimoniale dell’ente (come avviene nelle ipotesi di risarcimento del danno dove l’ente assume un debito che comporta maggiori oneri a carico dello stesso).

Come ribadito dai magistrati contabili, la tipologia di investimento in materia di acquisizione di aree, espropri e servitù onerose non può estendersi sino a ricomprendere ogni eventuale ulteriore onere o costo aggiuntivo determinatosi in seguito anche ad eventuali pronunce dell’Autorità giudiziaria.

Pertanto, il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per le spese riferite alle indennità di esproprio, mentre deve escludersi la possibilità di finanziare mediante indebitamento ulteriori oneri quali eventuali spese legali, spese per consulenze tecniche di ufficio, fattispecie di risarcimento del danno o eventuali interessi maturati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 1-16

 


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