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Piemonte, del. n. 2 – Riduzione numero componenti cda partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 5, del d.l. 95/2012, in particolare se l’obbligo di riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, nonché i limiti complessivi di spesa per i compensi, siano applicabili alle società a capitale interamente pubblico, che gestiscono servizi pubblici locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 2/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 gennaio, hanno ricordato che l’articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012, nell’ambito di un più generale processo di revisione, contenimento e riduzione della spesa pubblica, impone la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione (ferma restando la facoltà di nomina di un amministratore unico) “delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”, e pone ulteriori limiti complessivi di spesa per i compensi di detti amministratori.

Il successivo comma 5 prevede che “fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta od indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4” (appunto, gli ulteriori limiti di spesa per compensi agli amministratori).

Mentre il comma 4 ha come ambito soggettivo di applicazione le società “controllate direttamente o indirettamente” da una pubblica amministrazione, il comma 5 è espressamente riferito alle società a totale partecipazione pubblica.

Come evidenziato dai magistrati contabili una società a totale partecipazione pubblica può non rientrare di per sé nella definizione codicistica di società controllata (articolo 2359 c.c.), ben potendo il capitale sociale essere frazionato in capo ad una molteplicità di enti pubblici, nessuno dei quali titolare della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ovvero dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea o in virtù di vincoli contrattuali

Con la conseguenza che a tutte le società a totale partecipazione pubblica si applica il comma 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, che prevede:

• numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione (cinque ovvero tre), a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte (fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico);

• limitazioni in materia di costi per compensi degli amministratori: limite dell’80% della spesa sostenuta, a tale titolo, nell’anno 2013 e l’obbligo di riversamento alle amministrazioni o alle società di appartenenza (in virtù del principio dell’onnicomprensività della retribuzione) del compenso percepito da amministratori che siano dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o, in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e coordinamento, della società controllante.

Nel caso in cui la società a partecipazione pubblica rientri nella qualificazione di società controllata (direttamente o indirettamente) ex art. 2359 c.c. e, in quest’ultimo caso, si verifichino i presupposti di cui al comma 4 dell’articolo 4 del citato d.l. 95/2012 (conseguimento nell’anno 2011 di un fatturato da prestazione di servizi in favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90%), troverà applicazione anche la disciplina speciale dell’art. 4, comma 4 (numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione pari a 3 membri).

Si segnala il ns. seminario di studi “Partecipate: cosa cambia col Decreto di Riforma Madia” in programma a Firenze il 18 febbraio 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 2-16

 


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