Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, in particolare, se il limite definito da tale norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) sia applicabile anche all’ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 4/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 gennaio, hanno evidenziato che la misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (limite ampliato, rispetto alla precedente limitazione del 10%, dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del d.l. 90/2014) non è suscettibile di estensione.
Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.
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CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 4-16