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Abruzzo, del. n. 4 – Incarichi dirigenziali: limiti quantitativi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, in particolare, se il limite definito da tale norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica) sia applicabile anche all’ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 4/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 gennaio, hanno evidenziato che la misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (limite ampliato, rispetto alla precedente limitazione del 10%, dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del d.l. 90/2014) non è suscettibile di estensione.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma P.A. e legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale” in programma a Firenze l’11 marzo 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 4-16

 


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