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Gare: cosa fare se la comunicazione è effettuata ad un fax diverso da quello indicato nell’offerta


Una volta accertato che la comunicazione in ordine alla fissazione della seconda seduta pubblica è stata inviata ad un numero di fax diverso da quello indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’esatta ubicazione del fax utilizzato per l’invio della convocazione.

Nel caso in cui lo stesso risulti inequivocabilmente riconducibile al concorrente, essendo relativo alla sede operativa di questo, la comunicazione deve ritenersi avvenuta correttamente.

Questo quanto chiarito dal Tar Veneto, con la sentenza n. 29 del 19 gennaio 2016.

Nel caso di specie un concorrente aveva segnalato alla stazione appaltante di non aver potuto partecipare alla seconda seduta pubblica di gara a causa della mancata conoscenza della convocazione.

L’Amministrazione, dopo aver verificato di aver inviato la comunicazione ad un numero di fax diverso da quello indicato dal concorrente, aveva disposto l’annullamento di tutti gli atti del procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria.

Tale comportamento è stato ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi.

La Stazione Appaltante, a fronte della segnalazione, avrebbe dovuto verificare il numero utilizzato che, in effetti, per quanto diverso da quello indicato in domanda, era comunque (e senza dubbio) riconducibile al concorrente, essendo relativo alla sede operativa di questo (come facilmente evincibile dal sito web del medesimo).

Il concorrente, quindi, usando quell’onere di ordinaria diligenza, buona fede e fattiva collaborazione, che deve informare la condotta dei soggetti che partecipano a pubbliche gare, avrebbe potuto comunque apprendere della data in cui si sarebbe tenuta la seduta di gara.

 


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