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Assenteisti: responsabilità rafforzate per dipendenti e dirigenti inadempienti


Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del decreto legislativo che interviene in modo deciso sui dipendenti assenteisti, andando a modificare la disciplina dell’articolo 55-quater del d.lgs. 165/2001 sul licenziamento disciplinare.

Queste le misure in caso di falsa attestazione della presenza in servizio:

– sospensione cautelare senza stipendio e contraddittorio entro 48 ore da quando viene accertata la falsa attestazione della presenza in servizio;

– immediato avvio del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni;

– rilevanza ai fini amministrativo-contabili, con introduzione, dell’azione di responsabilità per danno d’immagine della Pa nei confronti del dipendente assenteista (che in caso di condanna dovrà corrispondere all’erario minimo sei mensilità di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia);

– obbligo di denuncia sul piano penale.

Rafforzate anche le sanzioni nei confronti dei dirigenti responsabili del dipendente assenteista. Infatti, la mancata attivazione costituirà fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento e, novità introdotta dal decreto, il loro comportamento sarà qualificato come omissione d’atti di ufficio.

La bozza di decreto conferma che l’accertamento della falsa presenza in ufficio può avvenire in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza e registrazione di accessi e presenze.

La sospensione può essere disposta dal dirigente responsabile o dall’Upd (Ufficio procedimenti disciplinari), se ne viene a conoscenza per primo.

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