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Gare: la falsa dichiarazione non può essere sanata con il soccorso istruttorio


L’omessa dichiarazione della precedente risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti contrattuali, disposta da una stazione appaltante diversa da quella che bandisce la gara, determina la falsità della dichiarazione resa e ne legittima, di per sé sola, l’esclusione dalla procedura concorsuale.

In tal caso non c’è spazio per il “soccorso istruttorio” che può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta, irregolare o addirittura mancante, ma non nel caso di una dichiarazione esistente, ma scientemente difforme dalla realtà.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 11 del 13 gennaio 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante, ravvisata la falsità dalla dichiarazione resa dall’aggiudicataria ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ne aveva disposto l’esclusione.

Ciò in quanto, dall’annotazione contenuta nel Casellario informatico, era emersa la sussistenza della condizione ostativa di cui all’articolo 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006, connessa ad una precedente risoluzione contrattuale disposta da altra stazione appaltante, non dichiarata dal concorrente.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i soggetti che concorrono per l’affidamento di contratti pubblici hanno l’onere di dichiarare l’esistenza a proprio carico di pregresse risoluzioni contrattuali, ovvero, più in generale, di tutti i precedenti professionali, al fine di permettere alla stazione appaltante la valutazione sull’affidabilità dell’impresa.

L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti comporta l’esclusione, a prescindere dalla irrilevanza della circostanza omessa.

In tal caso non è possibile far ricorso alla disciplina del soccorso istruttorio, poiché tale istituto non può essere invocato in caso di dichiarazione mendace.

 


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