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Appalti: possibile prorogare il termine per il soccorso istruttorio?


In presenza di una obiettiva impossibilità o difficoltà dell’operatore economico di rispettare il termine di dieci giorni assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione della documentazione presentata per la partecipazione ad una procedura di gara, appare possibile concedere una proroga del termine.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5627 del 18 dicembre 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva richiesto la regolarizzazione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente, in quanto la stessa risultava rilasciata da intermediario finanziario non abilitato, assegnando a tal fine il termine perentorio di dieci giorni.

A seguito della mancata regolarizzazione della documentazione, la stazione appaltante aveva provveduto all’esclusione del concorrente, ritenendo non accettabile la richiesta di proroga avanzata dalla stesso.

Il Tar Lazio, con la sentenza 11259/2015 aveva confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Di diverso avviso il Collegio con l’ordinanza in commento, con la quale è stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado.

Secondo i giudici amministrativi il termine che la stazione appaltante deve assegnare all’appaltatore che sia incorso in una irregolarità essenziale non deve essere considerato come perentorio a pena di esclusione.

In particolare, lo stesso risulta suscettibile di proroga in presenza di oggettive condizioni che non consentano all’interessato di garantire la regolarizzazione entro il termine assegnato.

Tale interpretazione, si evidenzia, oltre a porsi in contrasto con i conclamati principi di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, non è in grado di garantire quell’idoneo bilanciamento tra i due contrapposti principi del favor partecipationis e della par condicio che sono alla base del soccorso istruttorio.

Sia l’Anac, nella determinazione 1/2015, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 16/2014, hanno osservato che la finalità del nuovo istituto del soccorso istruttorio, introdotto dal d.l. 90/2014, è quella di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un’istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante).

 

 


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