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Friuli, del. n. 157 – Niente diritti di rogito al segretario in fascia A


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale inquadrato in fascia professionale “A” di un ente di piccole dimensioni demografiche e privo di dipendenti con qualifica dirigenziale

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 157/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2016, hanno richiamato orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 21/2015 secondo cui il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Pertanto, una quota del provento annuale spettante al Comune a titolo di diritto di rogito può essere attribuita al segretario rogante “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”, ovvero nei Comuni di minori dimensioni demografiche nei quali la posizione economica del segretario titolare, collocato in fascia C, non possa usufruire del galleggiamento per l’assenza, appunto, di qualifiche dirigenziali, nonché, comunque, “a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”, per fascia di appartenenza.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo FVG del. n. 157-15

 


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