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Friuli, del. n. 156 – Debito derivante da sentenza resa da giudice sfornito di giurisdizione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attivare la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una statuizione contenuta in una sentenza resa da un giudice sfornito di giurisdizione.

L’ente ha premesso di essere stato condannato, dal giudice ordinario, al risarcimento di un danno derivante da un procedimento espropriativo illegittimo per mancata osservanza di un termine procedimentale perentorio.

Tuttavia la Cassazione a sezioni Unite, pronunciatasi sul ricorso proposto dall’Ente sulla questione di giurisdizione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, riconoscendo la giurisdizione del Giudice amministrativo, al contempo affermando la natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine procedimentale inosservato.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 156/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2016, hanno evidenziato che la declaratoria di insussistenza di giurisdizione in capo al giudice primariamente adito, vuoi in sede di regolamento di giurisdizione, vuoi in sede di gravame, produce effetti caducatori degli atti processuali posti in essere, fermo l’onere della parte che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione di attivarsi per la riassunzione degli atti di causa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo FVG del. n. 156-15

 


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