Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Toscana, sent. n. 1 – Danno erariale derivante dall’omessa costituzione in giudizio dell’ente


Il segretario generale, quale responsabile ad interim dell’Ufficio tecnico dell’ente, risponde delle omissioni comportamentali verificatesi nella fase di supplenza, causa dell’insorgenza di un pregiudizio patrimoniale all’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2016.

Nel caso di specie era stato notificato all’ente un atto di citazione per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente causato delle cattive condizioni del fondo stradale.

L’atto era stato trasmesso, dall’ufficio protocollo, sia al Segretario generale che all’Ufficio tecnico, in quanto era tale ufficio che doveva occuparsi delle attività relative all’assicurazione.

Ciò nonostante nessuno si era attivato per la costituzione in giudizio dell’ente e per la comunicazione dell’esistenza della lite giudiziaria all’Istituto assicurativo.

In particolare, l’omessa comunicazione alla Compagnia di assicurazione aveva consentito alla stessa di non provvedere alla corresponsione delle somme dovute dall’ente e liquidate nella sentenza di primo grado.

Di tale pregiudizio patrimoniale è stato ritenuto responsabile il Segretario generale in quanto era emerso che l’azione civile era stata notificata nel periodo di sospensione feriale del Responsabile dell’Ufficio tecnico.

Pertanto, spettava al Segretario comunale per le funzioni intestate e quale responsabile ad interim dell’Ufficio tecnico del Comune, all’atto della notifica dell’atto di citazione, attivarsi per la migliore tutela delle ragioni dell’ente.

Peraltro, il Segretario di un ente locale svolge funzioni di garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale ed in particolare, come è noto, l’articolo 97 del Tuel ha assegnato al Segretario dell’ente locale anche compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni.

Ciò comporta che il Segretario comunale, in ragione dell’attribuzione legislativa al medesimo dei compiti di sovrintendenza, è tenuto ad accertarsi della adozione dei conseguenti atti di competenza dell’amministrazione comunale.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 1-2016

 


Richiedi informazioni