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Acquisti centralizzati per i servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali


I servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali rientrano, in generale, nella nozione di appalto pubblico, con conseguente obbligo di centralizzazione/aggregazione degli acquisti.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel comunicato del 22 dicembre 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità il 7 gennaio 2016, in merito all’applicazione dell’articolo 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici, ai servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

Sulla base dell’interpretazione fornita dall’Autorità nella determinazione 3/2015, l’obbligo di acquisizione in forma aggregata, per i comuni non capoluogo, non si applica agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B del Codice, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 163/2006, e neppure alle concessioni di servizi, cui si applica solo l’articolo 30 del Codice.

Dirimente, a tal riguardo, è allora l’individuazione della natura giuridica degli affidamenti delle attività di accertamento e riscossione degli enti locali, essendo indispensabile capire se, in siffatte ipotesi, abbia luogo un “acquisto” destinato al comune che consenta di ricondurre detti servizi nella nozione di appalto, piuttosto che in quella di concessione.

In proposito, la nuova direttiva 23/2014/UE specifica con chiarezza che la principale caratteristica (ed elemento di differenziazione rispetto ad un appalto) di una concessione è l’effettivo trasferimento in capo all’operatore economico del cd. “rischio operativo”, inteso come rischio sul lato della domanda (ossia, il rischio che la domanda effettiva dei servizi sia inferiore al livello previsto) e/o sul lato dell’offerta (ossia, il rischio che la fornitura di servizi non soddisfi la domanda).

Secondo l’Anac, l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali è qualificabile come appalto di servizi e non come concessione di servizio pubblico locale.

Elementi dirimenti, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, sono i seguenti:

– l’assenza del trasferimento del cd. “rischio di domanda”, dal momento che la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non dai privati, soggetti all’imposta;

– l’assenza del rischio sul lato dell’offerta, in quanto i privati non hanno facoltà di scegliere se avvalersi o meno del servizio, dal momento che gli stessi “soggiacciono” a tale servizio, trattandosi appunto di imposte e/o tasse che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge;

– il fatto che il servizio prestato dall’agente della riscossione viene erogato prevalentemente in favore della p.a.

Pertanto, trattandosi di appalto di servizi, sussiste per gli enti locali l’obbligo di centralizzazione/aggregazione degli acquisti in relazione agli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi.

 


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