Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. n. 569 – Compensi Revisori dei conti: rimessione alle Autonomie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di erogare un corrispettivo al revisore, titolare di carica elettiva presso un altro ente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 569/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 dicembre, hanno ricordato che secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi “collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva.

Di conseguenza, anche all’organo di revisione, titolare di carica elettiva presso un altro ente, non può spettare alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute, anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale (sez. Lombardia n. 257/2012).

Di diverso avviso il Ministero dell’Interno nella nota 10313/2015 secondo cui il divieto di cumulo degli emolumenti non trova applicazione rispetto agli incarichi eventualmente conferiti all’amministratore nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza.

Ravvisata la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, i magistrati contabili hanno rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire la questione di massima alla sezione autonomie o alle sezioni riunite.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 569-15

 


Richiedi informazioni