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Gare: inapplicabile il soccorso istruttorio nel caso di mancata sottoscrizione dell’offerta


La mancata sottoscrizione dell’offerta non integra una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 14451 del 22 dicembre 2015.

L’offerta di gara esprime, in via unilaterale e con carattere vincolante, l’impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all’oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l’offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

La relativa sottoscrizione serve a rendere nota la paternità e a vincolare l’autore al contenuto del documento, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico (Tar Lazio, sent. 10568/2015 e n. 8743/2015).

Di conseguenza, la sua carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Diversamente, si consentirebbe al concorrente di esprimere la sua volontà di partecipazione alla gara oltre il termine ultimo di presentazione delle offerte, con compromissione del canone di par condicio e buon andamento nonché, circostanza ancora più grave, di violazione del principio di segretezza dell’offerta.

 


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