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Lombardia, del. n. 461 – Programmazione personale e parere collegio dei revisori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla natura del parere che deve essere rilasciato dall’Organo di revisione dell’ente locale, in relazione ai documenti di programmazione di fabbisogno di personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 461/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno evidenziato che la normativa prevede che l’organo di revisione verifichi il rispetto, da parte dell’ente controllato, della disciplina vincolistica in tema di contenimento di spesa del personale, delineando un controllo sia a monte in fase programmazione che a valle in fase di approvazione del bilancio annuale dell’ente (dunque un controllo circolare che investe sia la fase di programmazione che quella di rendicontazione).

Mentre i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dagli uffici interni dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, sono essenzialmente connotati dalla finalità di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni (con la conseguenza che la loro eventuale omissione non incide sulla validità delle deliberazioni stesse), il parere dell’Organo di revisione, invece, deve necessariamente precedere l’adozione dell’atto programmatorio, pena l’illegittimità dell’eventuale atto adottato.

Ciò in quanto tale parere è finalizzato non solo a obiettivi di controllo, ma anche a supportare, con una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all’Ente, l’Organo deliberante dell’ente locale.

Con la conseguenza che la deliberazione assunta in assenza del predetto parere deve ritenersi invalida.

Tuttavia, il relativo vizio può essere successivamente sanato con l’istituto della convalida che consiste, in particolare, in una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell’atto originariamente invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza.

La mancanza del parere, al contrario, non è ex se sufficiente a predicare la nullità delle assunzioni effettuate, a meno che l’assunzione, oltre che in base ad una deliberazione assunta in assenza del parere dell’Organo di revisione, contrasti con gli obblighi di finanza espressamente previsti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 461-15

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi e le novità della legge di stabilità” in programma a Firenze il 12 febbraio 2016.


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