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Liguria, del. n. 80 – Criterio di contabilizzazione della quota dell’imposta municipale propria


Un sindaco ha chiesto se, ai fini della verifica del rispetto, nel 2014, dell’obbligo di riduzione dell’incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti (ex art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296/2006) possano essere sterilizzati gli effetti conseguenti al mutato criterio di contabilizzazione della quota dell’imposta municipale propria di spettanza del comune nei vari anni versata all’entrata del bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, commi 380 e 380-ter, della legge n. 228/2012, la quale è compresa nel bilancio relativo all’esercizio 2013 tra le spese correnti mentre, viceversa, non è in alcun modo rilevata nel bilancio dell’esercizio 2014 in virtù dell’intervenuto articolo 6, del d.l. 16/2014.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 80/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno chiarito che l’Ente può calcolare l’incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013 scomputando dal totale della spesa corrente del 2013 la quota dell’imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Tale correttivo, infatti, è idoneo a neutralizzare, ai fini della verifica dell’andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma, le conseguenze distorsive derivanti dall’applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in diverse annualità, e consente quindi di valutare il rispetto dell’obbligo normativo previa riconduzione ad omogeneità dei dati relativi alle grandezze da comparare.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 80-15

 


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