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Appalti: soccorso istruttorio nel caso di referenze bancarie generiche


Nel caso in cui il bando di gara richieda, ai fini della partecipazione, “idonee referenze bancarie” senza ulteriori precisazioni, deve ritenersi conforme alla specifica disposizione della lex specialis la dichiarazione con la quale l’istituto bancario attesta la correttezza e la puntualità dell’impresa nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto nonché l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5704 del 17 dicembre 2015.

Nel caso di specie era stata contestata la genericità delle referenze bancarie prodotte dall’aggiudicataria, in considerazione del fatto che le stesse davano atto della mancata registrazione di “disguidi” nel rapporto con l’istituto di credito, senza fornire una qualche dimostrazione della capacità economica e finanziaria dell’impresa partecipante, né menzionare lo specifico appalto.

Il Collegio ha ritenuto le referenze bancarie prodotte dall’aggiudicataria conformi al disciplinare di gara che non richiedeva un’attestazione specifica in merito al possesso della capacità economica e finanziaria adeguata all’esecuzione dello specifico appalto, ma richiedeva normali referenze bancarie, richiamando la previsione contenuta nell’articolo 41 lett. a) del d.lgs. 163/2006.

In ogni caso, come evidenziato dai giudici amministrativi, l’eventuale genericità delle referenze bancarie non avrebbe potuto condurre all’esclusione dalla gara, ma semmai avrebbe dovuto comportare il ricorso al soccorso istruttorio ex articolo 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006 applicabile sia ai documenti formati dal concorrente, sia nei confronti di quelli precostituiti provenienti da soggetti diversi.

 


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