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Lazio, del. n. 203 – Rimborsabilità spese legali amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese legali ad un amministratore locale (ex-Sindaco) che aveva rivestito anche la carica di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, assolto con formula piena da imputazione penale.

L’ente ha premesso che il procedimento penale è iniziato anteriormente all’emanazione della nuova disposizione dell’articolo 7 bis del d.l. 78/2015.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 203/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto in quanto la eventuale rimborsabilità delle spese legali agli amministratori è un atto di pura gestione che attiene alla discrezionalità dell’ente, in un ambito strettamente riservato alle scelte dell’amministrazione, che nell’effettuare queste ultime deve attenersi al rispetto delle regole di sana e prudente gestione finanziaria e contabile.

Come ricordato dai magistrati contabili, l’articolo 7 bis del d.l. 78/2015 ha previsto la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali in caso di assoluzione, salva l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione n. 125 del 6 agosto 2015, è entrata in vigore il 15 agosto 2015, e non è stata munita dal legislatore di efficacia retroattiva.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 203-15

 


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