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Abruzzo, del. n. 359 – Misure correttive per risolvere lo stato di dissesto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità possibilità, per un ente in dissesto finanziario, di utilizzare le somme rivenienti da un contenzioso legale, al fine di evitare la misura di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile, originariamente prevista nel programma di liquidazione approvato.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 359/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 dicembre, hanno ricordato che la procedura di dissesto, ai sensi dell’art. 245 del Tuel, comporta la scissione gestionale tra l’OSL, deputato al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Tra i compiti che l’articolo 252 del Tuel affida all’OSL rientra quello di acquisire i mezzi finanziari necessari alla liquidazione del passivo.

Proprio con riferimento all’ipotesi di cessione immobiliare, lo stesso art. 252, al comma 9, consente all’ente locale di evitare le alienazioni, assegnando proprie risorse finanziarie alternative, caratterizzate dal requisito della liquidità.

Pertanto, l’utilizzazione dei proventi da cessione immobiliare per il finanziamento della massa passiva deve avvenire solo “ove necessari”.

Tuttavia, nell’ammettere la possibilità per l’ente di ricorrere a soluzioni alternative, la norma richiede che le risorse alternative siano liquide e, quindi, nella disponibilità dell’ente, senza precisarne la fonte (l’ipotesi del mutuo risulta infatti meramente esemplificativa e non esaustiva). In linea generale, possono quindi essere utilizzate per tale finalità anche entrate aventi carattere straordinario e non ripetitivo, quali le somme liquidate a seguito di contenzioso favorevole.

In tal caso spetterà all’ente valutare l’attendibilità e il grado di certezza delle somme rese disponibili dal contenzioso che potrebbero essere rimesse in discussione da ulteriori gradi di giudizio azionabili dalla controparte soccombente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 359-15

 


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