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Lombardia, del. n. 458 – Entrata finanziaria derivante dall’alienazione della farmacia


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di iscrivere l’introito della vendita di una farmacia al titolo III del bilancio – entrate extratributarie.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 458/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, hanno evidenziato che il trasferimento della farmacia comunale, così come delle quote di partecipazione nella società gerente le farmacie dell’ente, è soggetto, in via generale, a procedimento concorsuale ad evidenza pubblica.

Inoltre, ai sensi del primo e del penultimo periodo dell’articolo 12 della legge 475/68, “è consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità” e “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’entrata finanziaria derivante dall’alienazione della farmacia deve essere contabilizzata nella gestione in conto capitale.

In particolare, il corrispettivo dell’alienazione della farmacia va contabilizzato tra le entrate del titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali”.

Tale entrata, pertanto, deve essere destinata al finanziamento delle spese del titolo II “Spese in conto capitale”.

 


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