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Lombardia, del. n. 457 – Personale trasferito all’Unione dei comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina applicabile in materia di spesa per il personale nel caso in cui il comune aderisca all’unione.

In particolare l’ente, con popolazione superiore ai mille abitanti, ha chiesto se sia legittimo trasferire i singoli spazi assunzionali all’Unione di cui fa parte e, conseguentemente, trasferire gli obblighi in materia di spese del personale all’Unione dei Comuni stessa in mancanza di un trasferimento di tutte le funzioni fondamentali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 457/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, hanno evidenziato che ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, aderenti all’Unione, si applica l’articolo del 32 del Tuel.

L’art. 32 del Tuel (da ultimo modificato dalla legge 56/14) al primo comma definisce la natura e la funzione dell’istituto dell’unione (“L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani”) e, con specifico riferimento alla disciplina del personale, al quinto comma statuisce che “All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale”.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 31-quinquies dell’art. 14 del d.l. 78/10 (inserito dall’art. 1, comma 450, lett. b), della legge 190/2014) stabilisce che “nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata”.

In sintesi, allo stato attuale, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), vige l’obbligo di associarsi in unioni o convenzioni, tramite le quali esercitare obbligatoriamente, in forma associata, una serie di funzioni fondamentali specificamente indicate, con il fine di garantire economie di spesa e un miglioramento delle prestazioni.

Per favorire la concreta realizzazione di queste forme associative, il legislatore ha ritenuto utile che debbano essere considerate in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali consentendo, nell’invarianza della spesa complessiva, compensazioni tra i singoli bilanci dei singoli comuni (sez. Lombardia, del. n. 313/2015).

In altre parole, il dato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può̀ essere solo quello di ciascun Comune o dell’Unione poiché́ si tratterebbe di un dato incompleto e fuorviante (anche per le operazioni elusive dei vincoli cui potrebbe prestarsi) ma quello complessivo degli enti e dell’Unione.

Con la conseguenza che i trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra i Comuni e le Unioni di cui fanno parte, in entrambe le direzioni, non sono sottoposti alla disciplina vincolistica richiamata sopra purché la somma complessiva delle spese calcolata sommando tutti i dati degli enti che costituiscono l’Unione rispetti i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa per il personale.

Devono essere altresì rispettate le norme che fissano limiti ai fondi della contrattazione integrativa destinata alla generalità dei dipendenti che non possono subire deroghe soggettive e, quindi, si applicano anche alle unioni di comuni.

Ne consegue che il contenimento dei costi per la contrattazione decentrata del personale dei comuni deve essere valutato in termini sostanziali.

In altri termini, il rispetto dei limiti finanziari fissati per la contrattazione decentrata deve essere valutato complessivamente sommando gli spazi che fanno a capo a ciascun comune per il personale trasferito all’unione.

 


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