Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Accesso agli atti di gara: segreti tecnici e commerciali


E’ illegittimo il comportamento della stazione appaltante che neghi l’accesso alla documentazione di gara richiamando un generico dissenso da parte dei concorrenti, senza specificare le ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Marche, con la sentenza n. 875 dell’11 dicembre 2015.

Nel caso di specie, un partecipante alla gara per la fornitura biennale di generi alimentari, risultato non aggiudicatario, aveva presentato istanza di accesso allo specifico “fine di valutare la possibilità di effettuare un formale ricorso”.

L’accesso era stato quindi effettuato per una specifica esigenza difensiva e, pertanto, per la tutela di una posizione concreta e differenziata.

In materia di accesso agli atti di gara, per opporre la conoscenza della documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, l’amministrazione ha l’onere di rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara.

In assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito.

Di conseguenza, ove non sia fornita, in modo puntuale, idonea prova circa l’esistenza di un vero e proprio segreto, non possono che prevalere le esigenze di trasparenza della procedura.

 


Richiedi informazioni