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Molise, del. n. 196 – Relazione di fine mandato: conseguenze del mancato adempimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 149/2011, in particolare sull’individuazione del soggetto responsabile del mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 196/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 dicembre, hanno dichiarando inammissibile il quesito posto.

L’articolo 4 del d.lgs. 149/2011 prevede l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato.

La norma individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente della relazione di fine mandato tanto per l’ipotesi della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata.

In particolare, la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Una volta sottoscritta, la relazione, entro e non oltre 15 giorni, deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale.

Dopodiché, relazione e certificazione devono essere trasmesse, nei 3 giorni successivi, dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione devono poi essere pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del Sindaco entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il dato letterale della norma subordina l’applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del Sindaco al solo “mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato”.

Tale sanzione, pertanto, si configura come una conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento dell’obbligo ricadente sul responsabile del servizio finanziario del comune o sul segretario generale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Molise del. n. 196-15

 


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