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Gare: in caso di contrasto, prevale il prezzo indicato in lettere


Nel caso in cui, in sede di gara, sia rilevato un contrasto tra offerta espressa in cifre e offerta espressa in lettere, si applica l’articolo 119 del d.p.r. 207/2010 secondo cui prevale il prezzo trascritto in lettere.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 10 novembre 2015, con la quale è stato individuato il criterio da utilizzare nel caso in cui, in sede di esame delle offerte presentate dagli operatori partecipanti ad una gara, si riscontri la discordanza fra l’offerta espressa in lettere e quella espressa in cifre.

La problematica è sorta a causa del conflitto nascente dall’incompatibilità fra due criteri risolutivi contenuti, rispettivamente, nell’articolo 72 del R.D. 827/1924 e nell’art. 119 del d.p.r. 207/2010.

La prima delle disposizioni citate sancisce che “quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”.

Diversamente, l’articolo 119 del d.p.r. 207/2010 prevede, al comma 2, che “il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.

Al comma 3 dello stesso art. 119 si ribadisce che “nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere”.

Come osservato dai giudici amministrativi, la valorizzazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa per l’amministrazione può ritenersi validamente operante nelle ipotesi di procedura ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la stipula di contratti passivi, come la vendita o la locazione di beni.

Al contrario, nelle procedure finalizzate all’affidamento di un appalto, è necessario valorizzare primariamente la par condicio fra operatori economici, utilizzando un criterio univoco ed imparziale, idoneo a superare ogni tipo di contrasto esegetico, quale quello della valorizzazione del prezzo indicato in lettere di cui all’articolo 119 del d.p.r. 207/2010.

 


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