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Giur. Valle d’Aosta, sent. n. 14 – Danno erariale per illecito utilizzo contratti a termine


Risponde di danno erariale il direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che utilizza le forme di flessibilità del lavoro pubblico in violazione della norma comunitaria, nazionale e della contrattazione collettiva.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Valle d’Aosta, con la sentenza n. 14 pubblicata il 16 novembre 2015, con la quale è stato condannato il direttore di un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (casa di riposo) al risarcimento del danno subito dall’ente pubblico quale conseguenza dell’illecita apposizione del termine ad alcuni contratti di lavoro stipulati dal 2005 al 2010.

Nel caso di specie alcuni dipendenti, rispettivamente in qualità di infermieri professionali e di operatrici socio-sanitari, avevano convenuto in giudizio la Casa di Riposo affinché venisse dichiarata l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati e la parziale nullità degli stessi, chiedendo la trasformazione del loro rapporto di lavoro in essere con l’Azienda pubblica in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato ed il risarcimento del danno patito.

Il Tribunale ordinario, in composizione monocratica in funzione del Giudice del lavoro, da un lato aveva rigettato le richieste di trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante il divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, dall’altro aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno subito quale conseguenza dell’illecita apposizione di termini ai contratti di lavoro.

Gli enti possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili soltanto “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

La normativa comunitaria e nazionale richiede, tanto nel lavoro privato quanto in quello pubblico, che i contratti a termine siano sorretti da ragioni oggettive, ossia che sussistano esigenze quanto meno temporanee, senza che con le assunzioni a termine si possano soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli.

Requisiti che non sono ravvisabili quando l’oggetto della prestazione comporti lo svolgimento di funzioni ordinarie e mansioni istituzionali.

Come evidenziato dai giudici contabili, lo svolgimento dei servizi di assistenza per anziani ed il servizio di residenza sanitaria assistenziale e di assistenza prolungata rientrano pienamente negli ordinari compiti statutari dell’Azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce una casa di riposo.

Leggi la sentenza
Corte dei conti, sez. giurisd. Valle d_Aosta., 16 novembre 2015, n. 14

 


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