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Niente rinnovo dei contratti di locazione solo se c’è l’esplicito diniego del Demanio


E’ costituzionalmente illegittimo il comma 388 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui ricollega il divieto di rinnovo dei contratti di locazioni stipulati dalle pp.aa. al semplice silenzio dell’Agenzia del demanio, e cioè nella parte in cui prevede “non abbia espresso il nulla osta” anziché “espresso il diniego di nulla osta”.

Per l’impedimento al rinnovo del contratto è infatti necessario l’espresso diniego di nulla osta.

E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 depositata il 3 dicembre 2015, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla regione Veneto relativamente alle previsioni contenute nel comma 388 della Finanziaria 2014.

Tale disposizione subordina il rinnovo dei contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 (tra le quali rientrano le Regioni, le Province autonome e gli enti locali) al rilascio del nulla osta dell’Agenzia del demanio, sanzionando con la nullità il contratto di rinnovo non consentito.

La finalità perseguita dalla norma deve essere individuata nella “realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa” pubblica, grazie all’eliminazione di spese per canoni di locazione in presenza di immobili demaniali rispondenti al fabbisogno di spazio allocativo delle amministrazioni, e ciò nell’ambito di una più ampia operazione di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico.

A tal fine è necessario che l’amministrazione locataria fornisca all’Agenzia del demanio tutti gli elementi necessari per la valutazione degli aspetti specifici e concreti della situazione (concreto fabbisogno dello spazio allocativo), affinché la stessa sia in grado di verificare la disponibilità di beni immobili idonei.

Tale procedimento deve concludersi, in virtù del principio generale enunciato dall’art. 2 della legge 241/1990, con un provvedimento espresso.

In altri termini, l’efficacia preclusiva al rinnovo del contratto non può derivare, pena la incostituzionalità della disciplina stessa, da una mera omissione dell’Agenzia del demanio: essa può derivare solo da un espresso e motivato diniego di nulla osta.

Di conseguenza, la formulazione della disposizione diviene la seguente “i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l’Agenzia del demanio, nell’ambito delle proprie competenze, abbia espresso il diniego di nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l’amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto”.

 


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