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Lombardia, del. n. 445 – Disciplina applicabile agli enti sottoposti al Patto di stabilità interno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 557-quater, della legge 296/2006 secondo cui “a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 445/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 dicembre, hanno ricordato che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, quantificate secondo le specifiche regole dettate dai commi 557 e 557-bis della legge 296/2006.

Con riferimento all’applicazione del comma 557-quater al triennio 2011/2013, nell’ottica della programmazione triennale futura delle assunzioni, si deve aver riguardo alla sola spesa storica del periodo, conformemente alla ratio di progressiva riduzione della spesa propria.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze il 12 febbraio 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 445-15

 

 


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