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Sicilia, del. n. 319 – Attività di progettazione a favore di altre stazioni appaltanti


L’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina in materia di incentivo alla progettazione interna di opere pubbliche, in particolare sulla possibilità di sottrarre dalla limitazione di cui all’ultimo periodo del comma 7-ter dell’articolo 93 (che esclude la possibilità per il personale con qualifica dirigenziale di partecipare alla corresponsione/ripartizione degli incentivi per le attività tecnica) il personale con qualifica dirigenziale che svolga attività tecnica per conto di altre stazioni appaltanti.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 319/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno ribadito che l’esclusione dell’applicazione degli incentivi per la progettazione al personale con qualifica dirigenziale non è derogabile.

I rapporti tra l’amministrazione che opera quale “stazione appaltante” (avvalente) e l’organismo pubblico che presta le proprie attività progettuali deve ispirarsi al più generale principio di collaborazione istituzionale

L’impronta collaborativa dell’istituto esclude che l’amministrazione c.d. avvalsa possa chiedere oltre al ristoro delle spese sostenute anche un vero e proprio pagamento del corrispettivo per l’attività espletata a favore di altra pubblica amministrazione (Anac, determinazione n. 7/2010).

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 319-15


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