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Campania, del. n. 241 – Ripiano del disavanzo riconducibile all’esercizio 2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ripianare ai sensi dell’articolo 188 del Tuel un eventuale disavanzo accertato e risultante dall’esercizio precedente, già chiuso.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 241/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 dicembre, hanno evidenziato che il d.lgs. 126/2014, nell’introdurre l’articolo 74 al d.lgs. 118/2011, ha conseguentemente disposto la modifica dell’articolo 188, comma 1 e l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Tali norme si applicano “a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.

Di conseguenza, solo le norme che, nel novellato Tuel, si riferiscono alla predisposizione del bilancio di previsione 2015 possono trovare “graduale” applicazione fin dall’approvazione del bilancio riferito al predetto esercizio (ad esempio, per l’applicabilità dei nuovi schemi di bilancio agli enti locali, cfr. art. 11, comma 12, del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal cit. decreto legislativo n. 126/2014).

Di contro, le norme che, come quelle di cui all’articolo 188 del Tuel, presuppongono la conclusione del ciclo di gestione, troveranno applicazione soltanto con l’approvazione del rendiconto riferito all’esercizio finanziario 2015.

In altri termini, per il disavanzo riconducibile all’esercizio finanziario 2014 ovvero in esercizi precedenti al 2014 non può trovare applicazione il novellato articolo 188 del Tuel che si applica “a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 241-15

 


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