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Appalti: impossibile sostituire l’impresa ausiliaria priva dei requisiti di ordine generale


La mancanza del possesso di uno dei requisiti generali da parte dell’impresa ausiliaria, accertato in gara in occasione della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, legittima la revoca dell’aggiudicazione.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Milano, con la sentenza n. 13131del 20 novembre 2015.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva utilizzato i requisiti di altro soggetto di cui si era avvalsa, ex articolo 49 del d.lgs. 163/2006, ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

A seguito degli accertamenti effettuati sull’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione, in quanto l’impresa ausiliaria era risultata colpita da provvedimento interdittivo antimafia.

Come ribadito dai giudici amministrativi, durante la gara, dalla fase di presentazione delle offerte e fino all’aggiudicazione definitiva, la legge prevede l’immodificabilità dell’offerta, sia con riferimento alla figura soggettiva dei partecipanti alla gara sia con riguardo agli elementi oggettivi essenziali dell’offerta presentata.

Con la conseguenza che, nella fase che precede la stipula del contratto, non è possibile consentire la sostituzione dell’impresa ausiliaria, pena la violazione delle regole di correttezza e delle procedure di evidenza pubblica ed, in particolare, del principio della par condicio dei concorrenti.

L’articolo 49 del Codice richiede all’impresa ausiliaria di documentare, in sede di gara, il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

E tra i requisiti generali di cui all’articolo 38 ricorre, alla lett. m), l’indicazione, quale causa di esclusione e di divieto alla stipula del contratto, dei soggetti “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, co. 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248”.

La mancanza del possesso di uno dei requisiti generali da parte della impresa ausiliaria non può che produrre i suoi effetti anche nei confronti dell’impresa aggiudicataria.

 


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