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Piemonte, del. n. 164 – Avvocati: erogabili i compensi maturati prima del nuovo Regolamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di liquidazione dei compensi agli avvocati dell’ente alla luce della disciplina introdotta dal d.l. 90/2014.

In particolare l’ente ha chiesto se siano liquidabili i compensi relativi a sentenze favorevoli depositate nel corso del 2015, nonostante non sia stato ancora approvato il nuovo regolamento dell’avvocatura interna.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 164/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che la disciplina attualmente vigente per le avvocature degli enti locali, introdotta dalla legge 114/2014, vieta in modo esplicito, in caso di mancata adozione (o aggiornamento) da parte dell’ente (da effettuarsi entro il 25 settembre 2014), del regolamento dell’avvocatura interna, l’erogazione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti.

Tale atto normativo interno, come evidenziato dalla sezione Friuli con la deliberazione n. 12/2015, risulta necessario per la fissazione delle modalità e della misura attraverso le quali è possibile procedere alla detta corresponsione.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati piemontesi, l’inadempimento da parte dell’ente del precetto legislativo contenuto nel d.l. 90/2014 non può ripercuotersi sugli avvocati dipendenti che, da un punto di vista contrattuale, hanno pieno diritto a percepire quella parte di retribuzione correlata alla vittoria nelle controversie per cui prestano attività di assistenza e rappresentanza.

Con la conseguenza che, una volta adottato il regolamento, rimediando così alla protratta inerzia dell’amministrazione, l’ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 164-15

 


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