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Enti di piccole dimensioni: l’organo politico può presiedere la commissione di gara


Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il componente dell’organo esecutivo cui è attribuita la responsabilità dei servizi comunali è pienamente investito delle funzioni connesse a tale attribuzione, ivi compresa quella di presidenza delle commissioni di gare per l’affidamento di contratti d’appalto da parte dell’ente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5296 del 20 novembre 2015.

L’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 consente ai comuni di più ridotta consistenza demografica di derogare al principio della separatezza tra funzioni di indirizzo politico e gestionali enunciato dall’articolo 107 del Tuel, mediante l’adozione di disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscano ai componenti della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

Tale previsione ha l’evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai comuni “polvere”, i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all’interno della propria “micro-struttura” mediante ricorso ai componenti dell’organo di direzione politica.

Tale deroga al principio di separazione politica – amministrazione comporta, quale ulteriore e coerente conseguenza, che il componente della giunta cui è attribuita la responsabilità dei servizi comunali è pienamente legittimato ad adottare anche atti di natura tecnica e gestionale.

Trattandosi di norma di carattere speciale e derogatoria, risulta in tal caso inapplicabile il divieto enunciato dal comma 5 dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006 secondo cui non possono essere nominati commissari delle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore (…) relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio”.

In tal caso, la deroga alla disposizione del codice dei contratti pubblici risulta pienamente giustificata da ragioni di buon andamento dell’attività amministrativa, e dunque da esigenze aventi pari rango costituzionale.

 


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