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Alienazioni beni comunali: necessario un confronto concorrenziale


L’alienazione dei beni comunali deve avvenire attraverso una procedura di evidenza pubblica, adeguatamente pubblicizzata, al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità nella cessione del bene comunale.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 5456 del 24 novembre 2015.

Nel caso di specie l’ente, con delibera consiliare, aveva deciso di procedere alla permuta di alcune aree di proprietà comunale a trattativa privata.

Il responsabile dell’ufficio Patrimonio, considerando tale decisione non in linea con i principi stabiliti sia dalla legislazione nazionale che dalla regolamentazione locale, aveva comunicato l’impossibilità di dare seguito a tale delibera, chiedendone l’annullamento.

I giudici amministrativi hanno ritenuto giustificato il diniego espresso dall’Ufficio Patrimonio.

La pubblica amministrazione, anche in relazione ai contratti attivi, è tenuta a osservare le regole dell’evidenza pubblica.

In particolare, per i contratti attivi relativi alle alienazioni di beni comunali, la modalità di scelta del contraente (da indicare nella determinazione a contrarre) è di regola quella del pubblico incanto, mentre l’utilizzo della trattativa privata, ai sensi dell’articolo 6 delle Legge di contabilità di Stato, è limitato al caso in cui si sia in presenza di speciali ed eccezionali circostanze che rendano impossibile seguire utilmente le forme degli incanti, oltre alle ulteriori ipotesi tassativamente previste dall’articolo 41 del RD 827/1924.

Nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi derogatorie, l’amministrazione è tenuta a ricorrere ad un procedimento di evidenza pubblica, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

 


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