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Umbria, del. n. 149 – Assunzione di idonei di graduatorie di concorsi espletati da altri enti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di accedere a graduatorie di altri enti per l’assunzione di un assistente sociale da assumere a tempo indeterminato part-time.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 149/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno evidenziato che la regola del reclutamento mediante scorrimento rappresenta la regola generale, necessitando, l’indizione di un nuovo concorso, di una motivazione piena che dia conto dell’interesse pubblico perseguito.

Ed in tal senso si è consolidata la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto illegittima la delibera con la quale una p.a. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso in mancanza di un fine pubblico da perseguire (Cons. Stato, sent. n.1395/2011 e n. 4361/2014).

Allo stesso modo, è possibile attingere da graduatorie relative a concorsi espletati da altre amministrazioni pubbliche, ma in tal caso è necessario rispettare i requisiti comunque richiesti dall’ordinamento, ovvero:

• la possibilità di assumere (con riferimento al quadro normativo in materia di assunzioni e spesa del personale);

• l’accordo tra amministrazioni richiesto dalla norma di cui all’art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003;

• il rispetto dell’articolo 91, comma 4 del Tuel, che impedisce di utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo (ciò al fine di evitare che le p.a. possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti).

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 149-15


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