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Umbria, del. n. 148 – Assunzione personale per gestione servizi educativi e scolastici


Un sindaco ha chiesto se il mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, previsto dall’articolo 41, comma 2, del d.l. 66/2014, precluda la possibilità di indire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 148/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno evidenziato che la possibilità, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 4 del d.l. 78/2015, di indire procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esaurimento delle graduatorie vigenti;

b) assenza di figure professionali idonee tra le unità soprannumerarie “destinatarie dei processi di mobilità”;

c) rispetto di tutte le limitazioni (anche di natura finanziaria) previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale, fra cui anche il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 148-15

 


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