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Giur. Puglia, sent. n. 478 – Danno erariale derivante dalla mancata costituzione in giudizio


Risponde del danno arrecato all’ente il responsabile dell’ufficio legale che non si attiva con la massima sollecitudine per la migliore tutela delle ragioni dell’ente, con il risultato di rendere esecutivo un decreto ingiuntivo per un credito inesistente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 478 depositata il 10 novembre 2015.

Nel caso di specie era stato notificato all’ente un ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di somme derivanti dal mancato pagamento di fatture relative a lavori pubblici.

Il responsabile dell’ufficio tecnico, verificata l’inesistenza della determina a contrarre e del conseguente autorizzativo impegno di spesa, aveva invitato l’amministrazione comunale a proporre opposizione.

Ciò nonostante il responsabile del servizio contenzioso, chiamato ad attivarsi sulla base della decisione assunta dalla Giunta comunale, aveva omesso di adottare gli atti necessari per la difesa dell’ente, rendendo così esecutivo il provvedimento di ingiunzione, con conseguente obbligo dell’ente di procedere al pagamento di quanto non dovuto ma reclamato dall’impresa privata.

Come evidenziato dai magistrati contabili, in mancanza di una regolare procedura contabile e quindi di un impegno di spesa a monte, l’ente può procedere con il riconoscimento del debito solo nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità derivante dai lavori effettivamente eseguiti.

Per la parte di debito non riconoscibile risponde personalmente il funzionario o amministratore che ha consentito l’esecuzione dei lavori, in quanto in assenza della necessaria copertura finanziaria nessun obbligo può ricadere in capo all’ente.

Di conseguenza, il responsabile dell’ufficio legale avrebbe dovuto dare tempestiva esecuzione al deliberato della giunta comunale, proponendo opposizione all’ingiunzione di pagamento, così da far valere in sede giudiziale le conseguenze, sotto il profilo sostanziale, della violazione dell’articolo 191 del d.lgs. 267/2000, nel senso dell’insorgenza di un duplice rapporto di debito, uno tra la persona fisica che aveva ordinato i lavori e l’impresa esecutrice e l’altro tra quest’ultima ed il Comune.

In tal modo il surplus rispetto all’ammontare riferito all’arricchimento dell’ente, invece di rimanere a carico dell’ente sarebbe stato accollato a coloro che avevano consentito l’esecuzione dei lavori in mancanza di un corretto impegno di spesa.

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Puglia sent. n. 478-15

 


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