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Lombardia, del. n. 420 – Copertura dell’aumento di spesa per pubblica illuminazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, per ripristinare il pareggio di bilancio, i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

L’ente ha premesso di dover pagare una notevole spesa per illuminazione pubblica, relativa a un conguaglio per gli anni dal 2012 al 2014.

Tale spesa era stata stanziata in bilancio secondo il normale andamento delle analoghe spese degli anni precedenti, senza che l’aumento fosse preventivabile.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 420/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ricordato che secondo l’articolo 193, comma 3, del Tuel, ai fini della conservazione degli equilibri del bilancio, possano essere utilizzate “per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale” o, in mancanza di tali presupposti, la quota libera del risultato di amministrazione ovvero la modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza.

La norma effettua uno specifico riferimento agli squilibri di parte capitale.

Con la conseguenza che non è possibile utilizzare tali risorse per il pagamento delle spese per illuminazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 420-15


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