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Trasparenza: obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico


L’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico è tenuta a pubblicare entro 30 giorni il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero comunicando a quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso, nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 1671 del 12 novembre 2015, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

Tali dati, si ricorda, sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ex articolo 14 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto sulla trasparenza, e chiunque può chiedere che siano pubblicati.

La disciplina in materia di trasparenza, contenuta nel d.lgs. 33/2013, prevede, infatti, la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari, eccezion fatta per la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che deve essere da costoro consentita.

L’accesso civico consente ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali dei soggetti indicati nell’articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico l’amministrazione è tenuto a pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante.

Solo nel caso in cui il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione può comunicare il collegamento ipertestuale per l’accesso.

 


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